DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 112
Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione
forense
Art. 1.
Istituzione
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.
101
1. L'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, è sostituito
dal seguente:
"Art. 9 (Certificato
di compimento della pratica). - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui
all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal
consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte
della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata
iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di
una volta.
2. In caso di
trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica
l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.
3. Il certificato di
compiuta pratica individua la Corte d'appello di appartenenza di ciascun
candidato ai fini del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto
dall'articolo 15, commi sesto e settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n.
37."".
Art. 2.
Modifiche
all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. All'articolo 15 del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma sono aggiunti i
seguenti:
"Con successivo
decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli
abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte
d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove
scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la
prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione
esaminatrice.
Il sorteggio di cui al
comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte
d'appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente
omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle
commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.".
Art. 3.
Modifiche
all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. All'articolo 23 del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono anteposti i seguenti commi:
"Esaurite le
operazioni di cui all'articolo 22, il presidente della commissione ne dà
comunicazione al Presidente della Corte d'appello il quale, anche per il
tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti
gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale è
istituita la commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell'articolo 15,
commi sesto e settimo del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a mezzo di
consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal
Capo del dipartimento.
Il Presidente della Corte
d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui al
primo comma, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste
contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della
commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle
buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi
contenuti."".
Art. 4.
Modifiche
all'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. All'articolo 21 del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono
soppresse le parole: "anche commentati esclusivamente con la
giurisprudenza,";
b) al secondo comma, dopo
la parola: "scritti," sono inserite le seguenti: " codici
commentati,".
Art. 5.
Modifiche
all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. All'articolo 17-bis,
comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola:
"ecclesiastico"" è sostituita dalla seguente:
"comunitario".
Art. 6.
Modifiche all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
1. All'articolo 22 del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: " Non possono essere designati
avvocati che siano membri dei consigli dell'Ordine.";
b) al comma 6, nel primo e
nel secondo periodo la parola: " duecentocinquanta"" è
sostituita dalla seguente: " trecento"".
Art. 7.
Norma di copertura
1. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto è autorizzata, a decorrere dall'anno
2003, la spesa di euro 17.072,00; al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare